martedì 5 ottobre 2021

LEGNAGO-ALTO ADIGE, GIUDICE SPORTIVO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO BIANCOROSSO


L’Avv. Stefano Palazzi, Giudice Sportivo della Lega Pro, ha dichiarato inammissibile il reclamo dell’FC Alto Adige relativo alla partita di Legnago della quinta d’andata. Gara che, pertanto, dovrà riprendere dal 1’st con i bolzanini avanti 1-0. Questo il testo integrale del provvedimento.

COMUNICATO N.59/DIV – 5 OTTOBRE 2021 

59/135 

CAMPIONATO SERIE C 2021-2022 GARA F.C. LEGNAGO SALUS / F.C. SUDTIROL DEL 26 SETTEMBRE 2021 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, letto il preannuncio di ricorso presentato a mezzo posta certificata in data 27 settembre 2021, seguito dal ricorso presentato il 29 settembre 2021 dalla società F.C. SUDTIROL, inerente alla asserita responsabilità della Società FC Legnago Salus in ordine alla mancata effettuazione e/o in ordine al mancato regolare svolgimento dell'intera gara in programma il giorno 26 settembre 2021 fra le medesime Società nell'impianto della Società intimata, con i relativi allegati; pastedGraphic.png

acquisito supplemento di referto dell'Arbitro e dei suoi Assistenti sulle circostanze richieste;
letta la memoria redatta nell'interesse della Società FC Legnago Salus depositata il 2 ottobre 2021 e i relativi allegati;
letta la memoria depositata in pari data nell'interesse della società F.C. SUDTIROL; 

Osserva quanto segue. 

La società resistente, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Südtirol. A sostegno dell’eccezione il Legnago ha dedotto che la questione portata all’attenzione di questo giudicante deve essere sussunta nella fattispecie di cui all’articolo 65, numero 1, lettera c) CGS e, pertanto, deve essere preceduta da riserva scritta della società ovvero, nel caso in cui la regolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara, come prescrive l’articolo 67, numero 4, CGS. 

L’eccezione è fondata e merita accoglimento. 

Invero, la fattispecie in esame - sia che venga inquadrata come questione attinente al regolare svolgimento della gara, reso impossibile per la cancellazione delle linee del rettangolo di gioco, sia che venga diversamente qualificata come mancata effettuazione della gara, sub specie del suo regolare completamento per la medesima ragione - trova pur sempre il suo termine di riferimento nella regolarità del campo di gioco. Appare evidente, infatti, che la cancellazione delle linee del terreno di gioco integri un caso del tutto omogeneo, e quindi similare, alla regolarità delle porte e delle misure del terreno che l’articolo 65 cit., al numero 1 alla lettera c), ha espressamente previsto come una situazione che inerisca alla regolarità del campo di gioco. E che tale situazione possa essere anche sopravvenuta si ricava, in modo agevole, dal coordinamento delle norme contenute nell’articolo 65, come sopra richiamate, e nell’articolo 67. Laddove quest’ultima disposizione prevede espressamente che quando la irregolarità del terreno di gioco sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali la riserva deve essere fatta, ovviamente, con modalità cronologiche e formali diverse, non potendo precedere la disputa della gara. In aggiunta alle illustrate considerazioni di natura testuale, questo giudicante ritiene che anche motivi di natura teleologica fondino la qualificazione illustrata. Invero, la regolarità del terreno di gioco può ragionevolmente conseguire, nella maggior parte dei casi, da elementi di natura tecnica che, in quanto tali, rendono necessaria una riserva preliminare che possa predeterminare il perimetro di una futura controversia, anche al fine eventuale di assicurare nel contraddittorio fra le parti fonti di prova rilevanti. Orbene, in risposta ad un espresso quesito posto da questo giudicante, l’arbitro ha espressamente escluso che il capitano della società Südtirol abbia mai avanzato alcuna riserva nel corso della gara né, tantomeno, nel corso delle interruzioni rese necessarie dal tentativo di tracciare nuovamente le linee cancellate. In mancanza, quindi, di tale presupposto del ricorso, espressamente richiesto dalla norma, lo stesso va dichiarato inammissibile.
In replica all’eccezione sopra esaminata, la società ricorrente ha asserito che anche l’eventuale pronuncia di inammissibilità del ricorso non fa venir meno il potere - dovere del giudice sportivo di pronunciarsi sulla responsabilità della società Legnago circa il mancato regolare completamento della gara per i motivi addotti. Al riguardo la ricorrente ha sostenuto che tale pronuncia può essere adottata anche di ufficio, a seguito della ricezione dei documenti ufficiali di gara. La tesi prospettata dalla ricorrente, ad avviso del giudicante, è fondata e merita accoglimento, sotto il profilo della procedibilità d’ufficio in merito all’accertamento di eventuali responsabilità che abbiano causato il mancato completamento della gara. A tale conclusione si giunge, ancora una volta, sulla scorta di argomentazioni di natura sia letterale che funzionale. Quanto alle prime appare tranciante la disposizione di cui al combinato disposto degli articoli 65, che determina la competenza del giudice sportivo, e 66, che, a sua volta, stabilisce che i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati di ufficio o su ricorso della parte, senza fare alcuna distinzione fra la tipologia di questioni relativamente alle quali il Legislatore federale ha individuato la competenza dei giudici sportivi. D’altra parte, come anticipato, tale opzione appare del tutto conforme allo scopo perseguito di assicurare nell’ambito di un procedimento disciplinare la massima tutela dei valori posti a base dell’ordinamento sportivo senza vincolare il vaglio degli Organi preposti all’esclusiva iniziativa della parte interessata. Ciò premesso, in modo coerente, da una parte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame e, dall’altra, alla procedibilità di ufficio, nella specie la situazione procedimentale comporterà esclusivamente la mancata valutazione dei motivi addotti dalla Ricorrente e della documentazione posta a sostegno del ricorso. Tanto premesso in ordine alla ammissibilità del ricorso della ricorrente della società Südtirol e alla valutazione ufficiosa del giudice sportivo su eventuali responsabilità sul mancato completamento della gara, nella vicenda portata all’esame di questo giudicante, si deve affermare che la situazione occorsa non sia stata determinata da responsabilità della società ospitante. Dagli atti ufficiali di gara e dalla risposta ai quesiti formulati all’arbitro, non emerge una condotta da parte della società di casa contraria alle comuni regole di correttezza, diligenza e buona fede. E, infatti, l’arbitro ha attestato che al fine di ovviare alla cancellatura verificatasi a causa delle abbondanti piogge in corso, la società di casa ha prontamente tentato di tracciare nuovamente le linee con materiale nella sua disponibilità. Anche a causa della mancata presentazione di riserve da parte della Società avversaria, nell’immediatezza non è stato possibile verificare con quale tipo di materiale la società abbia provveduto alla bisogna e, in mancanza di qualsiasi altro specifico elemento, non è rimasta acquisita alcuna fonte di prova dalla quale desumere l’utilizzo di materiale tecnicamente non idoneo. Al riguardo appare appena il caso di rilevare che la mera mancata tenuta della tracciatura delle nuove linee non costituisce, di per se stessa e da sola, un indice incontrovertibile della inidoneità del materiale usato. Infatti, in senso contrario è del tutto ragionevole e verosimile ritenere che le contingenti situazioni meteorologiche (che avevano, comunque, determinato l’allagamento di una parte del campo) abbiano rappresentato la causa esclusiva ed assorbente della situazione in esame. Sicché, in considerazione delle copiose precipitazioni di pioggia che si stavano abbattendo in quel momento sul campo teatro della gara e in mancanza di qualsiasi elemento specifico di segno contrario (la cui assunzione nell’immediato, si ripete, è stata resa impossibile anche dalla mancata presentazione di riserve con le modalità previste dalla norma) si può del tutto ragionevolmente affermare che la cancellazione prima e la mancata fissazione delle nuove linee tracciate siano dipese esclusivamente da fattori meteorologici esterni che consentono di escludere qualsiasi nesso di causalità fra l’accaduto e condotte colpose, o addirittura dolose, attribuibili alla società ospitante. Ne consegue che, nel merito, sulla scorta degli elementi ufficiali di gara acquisiti, il mancato completamento della gara e, quindi, la mancata completa effettuazione della stessa non discendono da comportamenti colposi o dolosi posti in essere dalla società Legnago e, quindi, da sua responsabilità. L’ulteriore portato di tale decisione è che la gara dovrà essere completata secondo quanto prevede la normativa in vigore. 

Per questi motivi 

Il Giudice sportivo, 

  1. Dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. SUDTIROL;
  2. Dichiara, sulla base degli atti ufficiali di gara e dei relativi supplementi, che il mancato completamento della gara FC Legnago Salus - F.C. SUDTIROL del 26 Settembre 2021 non sia
    stata causata da responsabilità della società Legnago;
  3. Dispone procedersi oltre per il completamento della gara in oggetto, secondo le norme vigenti.
    IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi
    Pubblicato in Firenze il 5 Ottobre 2021 

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